Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 16/01/2003 n. 3

2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, concernente la concessione di anticipazioni da parte del Ministero degli affari esteri sui finanziamenti erogati per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo alle università, sono applicate anche a favore degli enti di ricerca, dell’ENEA, dell’ISS, dell’ISPESL e dell’ASI.

Art. 20 - Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche

1. In deroga alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, i trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche in favore dei propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia contabile e di bilancio sono accreditati su appositi conti bancari ad essi intestati presso l’Istituto incaricato del servizio di cassa. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede a tali trasferimenti in relazione all’oggettivo fabbisogno di liquidità dei suddetti istituti o strutture.

Art. 21 - Disposizioni in materia di ricerca industriale

1. Al fine di rendere possibile l’attivazione di tutti gli strumenti di intervento nel settore della ricerca industriale previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, e di garantire altresì il necessario sostegno finanziario ai progetti di ricerca o formazione presentati al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato, nell’ambito delle direttive per la ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all’articolo 6, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a riservare annualmente una quota non inferiore al 30 per cento delle complessive disponibilità del Fondo stesso alla copertura degli oneri derivanti dai progetti di cui alla medesima legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni.

Art. 22 - Disposizione interpretativa

1. Il comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono i diplomi universitari di assistente sociale.

Art. 23 - Contributo per le iniziative del Comitato italiano per il 2002 Anno Internazionale delle Montagne e collaborazione dell’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna

1. Per concorrere al finanziamento delle attività e iniziative connesse alla celebrazione dell’Anno Internazionale delle Montagne, è attribuito un contributo speciale di 2 milioni di euro, per l’anno 2002, in favore del «Comitato italiano per il 2002 – Anno Internazionale delle Montagne». Per lo svolgimento dei suoi compiti il Comitato può avvalersi della collaborazione dell’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato in 2 milioni di euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ESTERI

Art. 24 - Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti

1. La lettera b) dell’articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è sostituita dalla seguente: «b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;».

2. All’articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: «Il passaporto ordinario è valido per dieci anni»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio»;

c) il quarto comma è abrogato.

3. L’articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.

4. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell’articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari rilasciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25 -Funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità nazionale per l’attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche

1. Gli incarichi di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni, conferiti agli esperti nominati ai sensi della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche dopo la scadenza del primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni.

Art. 26 - Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in Italia e all’estero

1. Il Ministero degli affari esteri può, anche attraverso gli istituti di cultura all’estero, acquisito il parere della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all’estero di cui all’articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, costituire o partecipare, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati agli interventi di promozione culturale all’estero, ad associazioni o fondazioni in Italia e all’estero, finanziate da soggetti privati o enti pubblici con propri apporti di capitale, per la realizzazione di grandi progetti di promozione e cooperazione culturale, nonchè di diffusione e promozione della lingua italiana e delle tradizioni e culture locali. L’atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e fondazioni devono prevedere che, in caso di estinzione o scioglimento, il Ministero degli affari esteri partecipa alla divisione dell’attivo patrimoniale in relazione ai propri conferimenti.

2. Il Governo riferisce sulle iniziative assunte in conformità alle disposizioni del presente articolo nella relazione annuale al Parlamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401. Capo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

Art. 27 - Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione

1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, nonchè di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, nell’attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di cui al comma 2; può inoltre promuovere e finanziare progetti del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche.

2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell’informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l’indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo è istituito il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico», iscritto in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l’anno 2002, 51.646.000 euro per l’anno 2003 e 77.469.000 euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Le risorse di cui all’articolo 29, comma 7, lettera b), secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. A decorrere dall’anno 2005, l’autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l’ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche con l’intervento dei privati, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti già adottati;

b) diffusione e uso della carta nazionale dei servizi;

c) diffusione dell’uso delle firme elettroniche;

d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazio ne per l’approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa (concessionaria servizi informativi pubblici);

e) estensione dell’uso della posta elettronica nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;

f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria;

g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pub blici;

i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell’interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

10. All’articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all’articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonchè all’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’innovazione tecnologica. L’Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l’innovazione e le tecnologie»;

 

Pagina 3/7 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional